Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 09/01/2006 n. 52

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:" «Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.»;

c) al terzo comma, le parole: «,se vi è luogo» sono soppresse.

Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 40 (Nomina del comitato). Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.».

Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 41 (Funzioni del comitato). Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.». Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.». Capo IV MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO III DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 40 - Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.».

Art. 41 - Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.».

Art. 42 - Modifiche all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.».

Art. 43 - Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;»

b) al primo comma, il numero 4) è soppresso;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I limiti previsti nel primo comma n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.».

Art. 44 - Modifiche all'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 All'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: «se è stato nominato,» sono soppresse.

Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonchè gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».

Art. 46 - Sostituzione dell'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 49 (Obblighi del fallito). L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonchè gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario. ».

Art. 47 - Abrogazione dell'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267

1. L'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato.

Art. 48. Sostituzione dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.».

Art. 49 - Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma n. 1), nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».

Art. 50 - Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.».

Art. 51 - Modifiche all'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Al terzo comma dell'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: «a norma degli articoli 95 e 113»" sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis».

Art. 52 - Sostituzione dell'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.».

Art. 53 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.».

Art. 54 - Sostituzione dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. ».

Art. 55 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.».

Art. 56 - Abrogazione dell'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267

1. L'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato.

Art. 57 - Sostituzione dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Rapporti pendenti). Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del pre- cedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

 

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